Il senato Italiano è uno dei due rami del parlamento ed è composto da 315 membri elettivi. A questi vanno aggiunti i senatori a vita che attualmente sono: Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Liliana Segre più il presidente emerito Giorgio Napolitano
I 315 seggi elettivi del Senato sono ripartiti tra le regioni italiane in proporzione alla popolazione, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
In conformità all’art. 58 della Costituzione, sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto i 40 anni.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
Entro il termine di venti giorni dalle elezioni, il Senato deve tenere una prima riunione, presieduta dal senatore più anziano, per eleggere il proprio Presidente.
Il Presidente del Senato è la seconda carica istituzionale della Repubblica. Esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non vi possa adempiere.
Il Presidente del Senato presiede i lavori dell’Assemblea, dirige e modera le discussioni, giudica della ricevibilità dei testi; concede la facoltà di parlare; stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Dirige l’attività degli organi del Senato facendo osservare il Regolamento, sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari e assicura il buon andamento dell’Amministrazione del Senato.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Nella seduta successiva a quella dedicata all’elezione del Presidente, l’Assemblea procede all’elezione del Consiglio di Presidenza, composto da quattro Vice Presidenti, tre senatori Questori [responsabili
collegialmente della polizia del Senato, del progetto di bilancio e del conto consuntivo del Senato e della gestione dei fondi a disposizione del Senato]; otto senatori Segretari [che coadiuvano il Presidente nei lavori dell’Assemblea]. Il loro numero può essere aumentato nei casi previsti dal Regolamento. Al Consiglio di Presidenza spettano i massimi poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare. Su proposta del Presidente il Consiglio nomina il Segretario generale, dal quale dipendono tutti gli uffi ci del Senato. Delle attività del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori viene data periodicamente notizia attraverso il Bollettino degli organi collegiali.

I GRUPPI PARLAMENTARI
Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza il Gruppo parlamentare del quale intende far parte. Coloro che non forniscono alcuna indicazione costituiscono il Gruppo misto. Ogni Gruppo è composto da almeno dieci senatori [salvo deroghe previste dal Regolamento] ed elegge un proprio Presidente e, eventualmente, uno o più Vice presidenti e uno o più Segretari.

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
I Presidenti dei Gruppi parlamentari costituiscono collegialmente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la quale approva il programma bimestrale e il calendario mensile dei lavori dell’Assemblea.

LE COMMISSIONI
Le COMMISSIONI PERMANENTI sono composte, in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, da senatori designati dai Gruppi stessi. Entro cinque giorni dalla costituzione, ciascun Gruppo indica i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato [ad eccezione della 14a Commissione permanente per la quale il Regolamento prevede tempi diversi]. Ciascuna Commissione permanente è dotata di una competenza specifi ca in uno o più settori corrispondenti all’attività di uno o più ministeri ed esercita sia la funzione legislativa che compiti non
legislativi.

Le Commissioni permanenti del Senato hanno competenze sulle seguenti materie:
• 1 Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione
• 2 Giustizia
• 3 Affari esteri, emigrazione
• 4 Difesa
• 5 Programmazione economica, bilancio
• 6 Finanze
• 7 Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifi ca, spettacolo e sport
• 8 Lavori pubblici, comunicazioni
• 9 Agricoltura e produzione agroalimentare
• 10 Industria, commercio, turismo
• 11 Lavoro, previdenza sociale
• 12 Igiene e sanità
• 13 Territorio, ambiente, beni ambientali
• 14 Politiche dell’Unione europea

Le COMMISSIONI SPECIALI vengono costituite su decisione dell’Assemblea per l’esame di particolari disegni di legge. Sono composte rispettando il criterio di proporzionalità fra i Gruppi.

Le COMMISSIONI DI INCHIESTA, dotate degli stessi poteri e soggette alle stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, vengono appositamente istituite per indagare su materie o eventi di pubblico interesse. Esse sono istituite mediante disposizioni legislative o per deliberazione dell’Assemblea.

Le COMMISSIONI BICAMERALI sono organi previsti dalla Costituzione o istituiti da leggi dello Stato. Hanno funzioni di carattere consultivo o di vigilanza, di indirizzo e di controllo e sono composte da senatori e deputati.

La COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L’ARCHIVIO STORICO, composta da tre senatori, è responsabile della gestione della Biblioteca e dell’Archivio storico del Senato.
LE GIUNTE

All’inizio della legislatura il Presidente del Senato, tenendo conto della consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, nomina i senatori componenti le Giunte.
La GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
La GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI